A chi si applica la trasparenza bancaria
La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari è contenuta nel Testo Unico Bancario (TUB). Il rispetto delle regole è verificato dalla Banca d'Italia, che per i propri controlli può avvalersi della Guardia di Finanza.
Soggetti tenuti
- Le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie che operano in Italia.
- Poste Italiane, per il bancoposta, e i confidi.
- Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.
Operazioni escluse
Sono esclusi i prodotti finanziari e i servizi di investimento del TUF (d.lgs. 58/1998), come obbligazioni e derivati. I depositi rientrano, se non rappresentati da strumenti finanziari. In un prodotto composto di investimento e finanziamento, se prevale il finanziamento si applica solo la trasparenza; altrimenti solo alle componenti bancarie.
Chi è il "cliente"
Un ente senza scopo di lucro è un cliente e rientra nella clientela al dettaglio. Non sono "clienti" i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria, le imprese di assicurazione e le SGR. L'intermediario classifica la controparte prima della conclusione del contratto. Se mancano informazioni su un'impresa, le chiede e nel frattempo la tratta come cliente al dettaglio.
Trattativa individuale
Negoziare una sola clausola di un contratto standard non è trattativa individuale: la trasparenza si applica per intero. Se impresa e banca negoziano integralmente tutte le clausole, vale un'esenzione da alcuni obblighi, ad esempio l'invio periodico del documento di sintesi. Anche i contratti predisposti dal cliente escludono alcune norme.
Da ricordare: trasparenza bancaria sì per depositi, finanziamenti e servizi di pagamento; no per obbligazioni, derivati e servizi di investimento del TUF.