Che cos'è l'Arbitro Bancario Finanziario
L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banche, intermediari finanziari e i loro clienti. Non è un giudice e non ha poteri decisori in materia penale.
La base normativa è l'art. 128-bis del d.lgs. 385/1993. I soggetti indicati all'art. 115 dello stesso decreto hanno l'obbligo di aderire all'ABF. L'adesione è condizione per svolgere l'attività bancaria e finanziaria e per prestare i servizi di pagamento.
Le fonti della disciplina
- Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, fissa con una deliberazione i criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell'organo decidente (delibera 29 luglio 2008, n. 275).
- La Banca d'Italia, con una propria deliberazione (18 giugno 2009), nomina i componenti, fornisce il supporto tecnico e organizzativo ed emana le disposizioni applicative.
L'organizzazione
L'ABF ha diverse sedi, chiamate organi decidenti, competenti in base a un criterio territoriale. È articolato in sette collegi territoriali, più una composizione particolare: il Collegio di coordinamento.
La composizione dei collegi
Ogni collegio ha 5 membri:
- il presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia;
- un membro designato dalle associazioni degli intermediari;
- un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti.
La nomina avviene con provvedimento della Banca d'Italia. Il presidente resta in carica cinque anni, gli altri membri tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta nella stessa carica e una sola volta in una carica diversa.
Requisiti dei componenti
I componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza. Non può essere nominato chi ricopre cariche politiche.