Due figure distinte: agente e mediatore
Agenti e mediatori sono disciplinati dal d.lgs. 385/1993, il Testo unico bancario (TUB). Entrambe le figure rientrano nella definizione di intermediari del credito. Il loro rapporto con le banche e gli intermediari, però, è opposto.
L'agente in attività finanziaria
L'agente promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento. Lo fa su mandato diretto di intermediari finanziari del Titolo V del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane.
- Rientrano nell'agenzia anche carte di credito, credito revolving e leasing di autoveicoli e aeronavali.
- L'agente può svolgere attività connesse o strumentali e quelle definite compatibili dalla legge. Può svolgere anche ristrutturazione e recupero dei crediti.
- Non è connesso né strumentale l'acquisto in proprio di crediti derivanti da contratti di finanziamento.
Il mediatore creditizio
Il mediatore mette in contatto banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Anche la consulenza finalizzata a questa messa in relazione è mediazione creditizia, con tutti i vincoli di legge.
- Opera in modo indipendente: non è legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.
- Non può ricevere mandato da una banca o da un intermediario per promuoverne i contratti.
- Può lavorare con più intermediari, restando indipendente.
- Può raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrargli le richieste.
- Gli è vietato concludere contratti ed effettuare, per conto di banche o intermediari, l'erogazione di finanziamenti e ogni pagamento o incasso di contante, altri mezzi di pagamento o titoli di credito.